In caso di fallimento del franchisor
In caso di fallimento di qualsiasi società, l’obiettivo principale del curatore fallimentare è formare lo “stato passivo” della società, realizzare l’attivo fallimentare e procedere alla divisione dell’attivo fallimentare consentendo ai creditori di partecipare al riparto dell’attivo in proporzione al proprio credito. Diverso è il caso in cui a fallire sia una società che ha sviluppato la propria attività in franchising. L’azienda in franchising deve essere considerata come il risultato di un insieme di aspetti unitariamente valutati che hanno reso possibile la formazione della rete. Dovranno infatti essere valutati economicamente tutti quegli aspetti che hanno consentito l’espansione dell’idea originale sviluppata in franchising e permesso all’imprenditore affiliante di acquisire una posizione di vantaggio di mercato e di trasferire sui propri affiliati tale posizione di vantaggio. Assumono pertanto un valore economico unitariamente considerato l’idea originale, il know how derivante dall’esperienza maturata, l’estensione della rete e gli investimenti pubblicitari affrontati dall’imprenditore.
Fate attenzione
In caso di fallimento del franchisor è indispensabile valutare se sia conveniente, e cioè economicamente più vantaggioso, individuare il giusto mezzo per mantenere l’avviamento (e conseguentemente il valore economico) della rete, finalizzato alla successiva vendita dell’azienda globalmente considerata e alla liquidazione dei creditori oppure se non si possa far altro che procedere alla liquidazione dei creditori realizzando l’attivo fallimentare con i beni singolarmente presi della società affiliante, a prescindere dall’avviamento del ramo di azienda in franchising.
Preliminarmente però è necessario verificare se sussistano norme applicabili direttamente al contratto di franchising, che ne consentano la prosecuzione in caso di fallimento dell’imprenditore franchisor. Il franchising è contratto atipico caratterizzato dagli elementi di più contratti tipici quali il mandato, la somministrazione, l’appalto, la locazione, ecc. Nella legge fallimentare non è espressamente individuata una disciplina specifica ma, proprio a causa della interruzione dei servizi forniti dall’affiliante, conseguente alla dichiarazione di fallimento, si ritiene che possano essere risolti anche i contratti di franchising che legavano quest’ultimo ai propri affiliati. Le conseguenze per l’affiliato sarebbero in estrema sintesi: la cessazione degli obblighi di carattere economico (come il versamento di royalties) e la cessazione degli obblighi di comportamento (conformazione alla rete, non concorrenza, predisposizione di campagne pubblicitarie locali, approvvigionamento esclusivo, ecc. Contestualmente però implicherebbe anche la cessazione dei diritti di utilizzo del marchio, di assistenza da parte dell’affiliante, ecc.
Dalla parte della legge
Nell’ambito della legge fallimentare è possibile individuare una via alternativa alla immediata cessazione dei reciproci scambi di beni e servizi tra le parti del contratto di franchising: la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito. Il curatore fallimentare potrà pertanto procedere all’esercizio provvisorio dell’attività nella prospettiva della successiva vendita dell’azienda franchising, a prescindere dal fallimento dell’imprenditore che ne aveva determinato la nascita, o della successiva liquidazione della stessa. Il franchisee avrà l’opportunità di proseguire la propria attività in qualità di affiliato in attesa dell’eventuale vendita del ramo di azienda in franchising a un terzo acquirente. Addirittura potrà acquistare la rete dal fallimento. da solo o insieme ad altri franchisee. L’affiliato che abbia puntualmente eseguito le prestazioni previste a proprio carico dal contratto di franchising può pretendere a sua volta l’adempimento da parte del franchisor fallito (insinuandosi al passivo del fallimento e concorrendo alla divisione dell’attivo con gli altri creditori), ovvero dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del contraente fallito (con conseguente diritto al risarcimento del danno) o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’affiliato deve tener conto che perderà la facoltà di utilizzare il marchio dell’affiliante e quindi dell’utilizzo del marchio come insegna e dovrà pensare a premunirsi di una nuova insegna dotata di appeal comunicativo adeguato sul mercato. Per scongiurare tale circostanza, l’affiliato potrà però, eventualmente in associazione con altri affiliati della medesima rete in franchising, ricorrere alla trattativa con il curatore fallimentare finalizzata, ad esempio, all’acquisto della titolarità del marchio o all’acquisizione del diritto d’uso dello stesso. In relazione al tipo negoziale di acquisizione pattuita con il curatore fallimentare, l’affiliato potrà pertanto proseguire la propria iniziativa economica con il medesimo marchio o, addirittura, in caso di acquisto del marchio, proseguire la propria attività non più come affiliato della rete in franchising ma come affiliante della stessa rete, mirando successivamente all’espansione della stessa.




















