Pubblicato Giovedì 5 Gennaio 2012 in L’esperto risponde
Quando l’affiliato può fare… il pesce in un barile
Sono interessato a un franchising di servizi, contratto a tempo indeterminato, con la prospettiva di maggiore stabilità. Mi preoccupa la facoltà accordata alle parti di poter disdire il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di soli tre mesi. E se, dopo i primi tempi, si prendono il mi avviamento, i miei clienti e mi danno disdetta?
Un contratto a tempo indeterminato che contenga l’ovvia clausola che attribuisce a entrambe le part la facoltà di disdire “in qualsiasi momento” il contratto di franchising, dandone avviso all’altra con tre mesi di anticipo, appare, a prima vista, in contrasto con la ratio della legge 6 maggio 2004 n. 129 che prevede, per i contratti di franchising , l’esistenza di una durata minima di tre anni. In pratica, il ricorso a un contratto a tempo determinato di durata almeno triennale per consentire all’affiliato di ammortizzare gli investimenti effettuati.
A ben vedere, però, nel ricorso a un contratto a tempo indeterminato, una clausola di recesso con preavviso di tre mesi non può essere considerata in sé nulla e priva di effetti nell’ambito di un contratto di franchising, in quanto il conflitto con la legge non è attuale, ma puramente potenziale, cioè con conseguenze differite al verificarsi di una disdetta e, a questo punto, soltanto nel caso di una disdetta esclusivamente da parte dell’affiliante prima della scadenza della durata minima di tre anni del contratto. Inoltre, contro la nullità tout court della clausola, gioca la considerazione che la stessa possibilità di dare disdetta con preavviso di 3 mesi è accordata anche all’affiliato (aspetto non vietato nella ratio della legge) che potrebbe, pertanto, avvalersi della clausola stessa in qualsiasi momento di pendenza del contratto e dunque anche prima della scadenza dei tre anni dalla sua stipula, considerato che la sua durata minima è prevista dal legislatore proprio in suo favore, in quanto parte debole del rapporto contrattuale, e non per l’affiliante.
Quindi, la nullità della clausola si configura in concreto soltanto nell’ipotesi in cui, prima della fine dei tre anni dalla sottoscrizione del contratto, in quanto, come previsto dall’art. 3 della legge n.129/2004, quest’ultimo deve, in ogni caso, garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento. Pertanto, l’affiliato potrà comunicare al proprio affiliante che la disdetta del contratto data in antecedenza è inefficace perché il proprio contratto deve avere una durata di almeno tre anni ai sensi dell’art.3 della legge in materia di affiliazione commerciale, e la clausola di disdetta attivata in questo caso è nulla perché contro la legge. In assenza di una disdetta da parte dell’affiliante prima dello scadere dei tre anni dall’avvio del contratto, l’affiliato potrebbe, quindi, fare tranquillamente “il pesce in barile” e non contestare nulla.
Chiara Morlacchetti
Studio Legale Grassi




















